VAE ED RVA

Valutazione VAE (Validazione dell’Esperienza Acquisita) e Valutazione RVA (Riconoscimento, Convalida e Accreditamento)

La Valutazione VAE o RVA si applica esclusivamente a chi possiede una pluriennale esperienza professionale nel settore lavorativo inerente la facoltà prescelta e non desidera perdere ancora tempo per valorizzare l’esperienza professionale acquisita nel corso della vita lavorativa e trasformarla in crediti utili per abbreviare il vostro percorso accademico.

VAE

La VAE è riconosciuta dal Consiglio d’ Europa attraverso la Convenzione di Lisbona, nei seguenti paesi:
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Nord Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldavia, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.


Vedi il Link: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/signatures

RVA

La RVA è riconosciuta dall’ UNESCO e dal Consiglio d’ Europa, nei seguenti paesi:
Austria, Bahamas, Belize, Bolivia, Bulgaria, Cambodia, China, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Unione Europea, Finlandia, Gamba, Germany, Hungary, Japan, Kenya, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, North Macedonia, Norway, Republic of Korea, Sechelles, Slovakia, slovenia, Spain, Saint Lucia, Swaziland, Sweden, United Republic of Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Turkey, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Vedi il link: https://uil.unesco.org/lifelong-learning/lifelong-learning-policies

Durata di un percorso

Quindi la durata di un percorso accademico di Bachelor – Laurea Triennale; Laurea Magistrale – Master’s Degree; o Dottorato di Ricerca – Ph.D – non è una durata legale, ma dipende esclusivamente dalla capacità dell’individuo e dai crediti che lo studente deve acquisire o ha già acquisito.
Nel caso del “lifelong learning” i crediti già acquisiti abbreviano in maniera del tutto legale la durata “normale” dei percorsi accademici.

ĂTHĒNAEUM PAOLO VI riconosce il vostro merito certificando le vostre conoscenze ed applicando il principio “premiale” della “lifelong learning” (l’apprendimento permanente) adottato da:

SVIZZERA
La presente procedura fa inoltre riferimento alle seguenti direttive, edite dalla Confederazione Svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che considerano ogni contesto formativo per il riconoscimento di studi effettuati in precedenza, compresa l’esperienza professionale (art. 3.5). Inoltre, esse precisano che la validazione di apprendimenti derivanti dalla pratica di insegnamento è vincolata a una valutazione esterna positiva (art. 4.2.d):

Vedi Link: http://edudoc.ch/record/60704/files/richtl_anrechn_f.pdf

UNESCO
L’Osservatorio globale di riconoscimento, convalida e accreditamento dell’apprendimento non formale e informale.
Il riconoscimento, la convalida e l’accreditamento RVA (Riconoscimento, Convalida e Accreditamento) dell’apprendimento non formale e informale è uno dei pilastri di qualsiasi politica di apprendimento permanente. Di conseguenza, molti paesi hanno sviluppato un sistema nazionale per RVA.
UIL ritiene della massima importanza utilizzare RVA per l’integrazione dei risultati dell’apprendimento non formale e informale nei quadri nazionali, regionali e globali delle qualifiche. L’integrazione nei quadri delle qualifiche (QF) contribuirà a garantire l’accesso dei partecipanti agli istituti di istruzione e ai luoghi di lavoro.

Vedi il Link ↓
https://uil.unesco.org/lifelong-learning/recognition-validation-accreditation

Vedi il Link ↓
https://plainsideout.org/index.php/home/article/view/39

FRANCIA:
La VAE “VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE”
della legge Francese “LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale” i cui principi sono applicati nelle università Svizzere con riferimento all’articolo 133 (Convalida dell’esperienza acquisita con ammissione ai corsi universitari su dossier) è la via per ottenere il riconoscimento dell’esperienza maturata nel mondo del lavoro e trasformare l’esperienza in crediti formativi ECTS, di seguito il link alla legge suindicata:

Vedi il Link ↓

http://www.education.gouv.fr/cid1106/la-validation-des-acquis-de-l-experience-vae.html

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA (RACCOMANDAZIONE DEL DICEMBRE 2012)
GLI STATI MEMBRI DOVREBBERO, AL FINE DI DARE ALLE PERSONE L’OPPORTUNITÀ DI DIMOSTRARE QUANTO HANNO APPRESO AL DI FUORI DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE FORMALI — ANCHE MEDIANTE LE ESPERIENZE DI MOBILITÀ — E DI AVVALERSI DI TALE APPRENDIMENTO PER LA CARRIERA PROFESSIONALE E L’ULTERIORE APPRENDIMENTO, NEL DEBITO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ Istituire, entro il 2018 — in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida dell’apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di: a) ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l’apprendimento non formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse educative aperte; Ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre disposizioni legislative dell’Unione applicabili in materia, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,

Vedi il Link ↓
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=IT